Autoscuole Jonathan

Servizi

Corso CQC

La CQC (carta di qualificazione del conducente) può qualificare i conducenti per la guida professionale
di veicoli adibiti al trasporto di persone, di merci, o ad entrambi.
È il documento sempre necessario, abbinato alla patente di guida, per poter condurre veicoli
per trasporto mercio viaggiatori in ambito professionale (esclusi i casi riportati di seguito).
Conducenti esentati dall’obbligo di possedere la CQC
La carta di qualificazione del conducente non è richiesta per i conducenti dei:
– veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;
– veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri e delle forze responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico o messi a loro disposizione;
– veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
– veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;
– veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida o dei certificati di abilitazione professionale;
– veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali;
– veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente.
Nota bene
Le ultime due esenzioni, riferite ai conducenti di veicoli adibiti ad uso proprio, non si applicano nel caso in cui il conducente del veicolo risulta assunto alla dipendenze di un’impresa con la qualifica di autista; in tal caso, infatti, non vi è dubbio che la guida del veicolo venga effettuata a carattere professionale.
Non sono esentati dall’obbligo del possesso della CQC (carta di qualificazione del conducente) i conducenti di scuolabus per i quali era richiesto il CAP KD, sia che si tratti di attività esercitata in conto proprio che di attività per conto terzi.
Conducenti aventi diritto alla CQC per documentazione (senza esami)
Possono ottenere la CQC (carta di qualificazione del conducente) per documentazione i conducenti:
i titolari di patenti di guida rilasciata in Italia:
di categoria D o D+E, e del CAP di tipo KD, rilasciati non oltre la data del 9 settembre 2008;
di categoria C o C+E, rilasciate non oltre la data del 9 settembre 2009.
I conducenti, dipendenti con la qualifica di autista da un’impresa avente sede in Italia, titolari di patente di guida rilasciata da Stato non appartenente all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo, equivalente:
alle patenti di guida di categoria D o D+E e di certificato di abilitazione professionale corrispondente al CAP di tipo KD, eventualmente integrate da idonea certificazione professionale, conseguite entro la data del 9 settembre 2008;
alle patenti di guida di categoria C o C+E, conseguite entro la data del 9 settembre 2009.
In tutti i casi su esposti, l’ultimo termine utile per richiedere il rilascio della CQC per documentazione è la data del:
9 settembre 2013, se la CQC (carta di qualificazione del conducente) richiesta abilita al trasporto di persone;
9 settembre 2014, se la CQC (carta di qualificazione del conducente) richiesta abilita al trasporto di cose.
La CQC (carta di qualificazione del conducente) non può essere rilasciata qualora sia esibita una patente con validità scaduta.